INTERROGAZIONE n. 119 del 05/01/2016
Interrogazione n.119/10^ di iniziativa del Consigliere C. GUCCIONE recante: "In ordine all'approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta regionale"

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
la Giunta regionale con deliberazione n. 541 del 16 dicembre 2015 ha approvato, su proposta dell'assessore prof. Antonio Viscomi, la "Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
l'anzidetta deliberazione, recante un atto fondamentale per il funzionamento burocratico dell'attività degli n. 11 (undici) dipartimenti regionali, funzionali al migliore disbrigo dell'attività dell'Esecutivo, è stata preventivamente trasmessa, così come si doveva, alle organizzazioni sindacali per la prevista informazione ma anche per acquisire da parte delle medesime le eventuali condivisioni ovvero le dovute considerazioni critico-costruttive;
nella ipotesi di struttura organizzativa trasmessa ai sindacati risultavano essere previste addirittura n. 157 (centocinquantasette) posizioni dirigenziali, ivi compresi n. 11 (undici) direttori generali di dipartimento, n. 2 dirigenti presso le unità organizzative autonome (UOA) e n. 1 presso un Nucleo di valutazione denominato NRPV (ma al netto di quelli aggiuntivi previsti per l'Avvocatura regionale, il Segretario generale e dell'Ufficio di gabinetto produttivi di ulteriori n. 4 posizioni dirigenziali);
nella stesura definitiva approvata dalla Giunta regionale, sono "magicamente" scomparse, nel complessivo, n. 11 (undici) posizioni dirigenziali e, nel particolare, n. 2 (due) posizioni riguardanti dirigenti di settore di "Turismo, beni culturali, istruzioni e cultura" e "Ambiente e territorio";
nella stessa logica, senza che vi fosse stato al riguardo alcun confronto con i soggetti coinvolti a qualunque titolo, ivi compresi i sindacati, sono state compensate variazioni in diminuzioni delle organizzazioni alle dirette dipendenze della Presidenza ("Unità di progetto: opere pubbliche di rilievo strategico") con variazioni in aumento in favore di quello dirigenziale del Segretariato ("Coordinamento dipartimenti");
tali scelte, negativamente incidenti sull'organizzazione regionale, sono segnatamente punitive per i settori altamente strategici per la crescita e per lo sviluppo della Calabria (Turismo e Ambiente);
le modifiche da ultimo unilateralmente apportate non appaiono per nulla motivate nel corpo della deliberazione, avendo il redattore/proponente optato, in proposito, per un silenzio assordante in relazione alla precedente proposta organizzativa ufficializzata all'esame delle parti sindacali;
nella deliberazione di che trattasi - nel mentre si fa menzione dell'inderogabile principio che "il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti non può esser superiore al numero delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica e, pertanto, per l'anno 2016, non possono essere superiori a 141" - si fa "salva la facoltà della Giunta regionale di istituire unità organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti";
una tale deroga è individuata in perfetta disarmonia con il dettato legislativo e in quanto tale, se esercitata, sarebbe certamente produttiva di una palese violazione di legge e di un conseguente significativo danno erariale, dal momento che diverrebbe generativa di verosimili ingiustificati costi e di disarmonie in materia di leale collaborazione;
a fronte dei numero massimo di n. 141 posizioni dirigenziali istituibili per legge, la delibera 541/2015 ne prevede n. 146 (oltre alle n. 3 posizioni dirigenziali allocate presso l'Avvocatura regionale e l'Ufficio di Gabinetto, non censite nel nuovo organigramma), più precisamente: a)n. 11 direttori generali di dipartimento;
b)n. 122 dirigenti di settore di cui: n. 7 dirigenti di settore Segretariato;
n. 8 Presidenza;
n. 9 Organizzazione e Risorse umane;
n. 11 Bilancio, Patrimonio c Finanze;
n. 9 Programmazione;
n. 16 Lavori pubblici;
n. 14 per Sviluppo economico, Lavoro e formazione;
n. 12 agricoltura;
n. 13 Tutela delle Salute;
n. 8 Turismo, istruzione e Cultura;
n. 15 Ambiente e territorio;
c)n. 1 dirigente Nucleo regionale Valutazione e verifica investimenti pubblici (NRPV);
d)n.1 dirigente UOA Politiche della montagna, foreste e forestazione, difesa del suolo;
e)n.1 dirigente UOA Protezione civile;
f)n.4 dirigenti Stazione unica appaltante (SUA);
g)n.1 dirigente Audit;
h)n.5 dirigenti per le Unità Organizzative Territoriali (strutture sconosciute alle norme che disciplinano la materia, per come peraltro definisce la delibera medesima che precisa che la struttura organizzativa della Giunta regionale è esclusivamente articolata in settori e unità operative autonome), pariteticamente previste per Lavori pubblici, Sviluppo economico, Agricoltura, Turismo e Ambiente;
tale numero è nettamente superiore a quello massimo (141), che rappresenta un limite inderogabile in quanto previsto dalle leggi statali finalizzate al contenimento della spesa e alla tutela della finanza pubblica;
ad un tale risultato si è pervenuti in modo artificioso, atteso che nella delibera interessata si prevedono un consistente numero di posizioni dirigenziali aggiuntive facendo ricorso a denominazioni ingannevoli del tipo Unità organizzative territoriali (UOT) che costituiscono posizioni dirigenziali vere e proprie che genererebbero una ingiustificata spesa corrente e, dunque, un danno erariale;
nella medesima delibera si omettono, nell'organigramma definitivamente licenziato dalla Giunta regionale, diversamente da come scritto nell'ipotesi inviata ai sindacati, l'Avvocatura regionale e per l'Ufficio di Gabinetto, a tutti gli effetti produttivi di ulteriori tre posizioni dirigenziali (due della prima e una del secondo), peraltro di peso e per alcuni versi di rappresentanza esterna, escludendoli sulla scorta di una assurda considerazione interpretativa del tipo quella che nelle leggi di riferimento i tre dirigenti sono solo "equiparati economicamente ai dirigenti" e non già categorizzati esplicitamente come tali;
quanto deciso dalla Giunta regionale, relativamente alla facoltà dell'Esecutivo regionale di incrementare il numero delle posizioni dirigenziali oltre il massimo consentito (141) rappresenta una chiara violazione di legge, in particolare delle norme poste a tutela del contenimento della spesa e, quindi, della finanza pubblica con conseguente pericolo, addirittura, per l'equilibrio del bilancio regionale;
tra l'altro, viene individuato il coordinamento delle istituite Aree funzionali per il conseguimento (meglio sarebbe stato per il perseguimento) dei cosiddetti "obiettivi unitari e/o comuni a più dipartimenti", previste dalle disposizioni regionali quali strutture sovradipartimentali nella misura di tre;
tale coordinamento deve esser assicurato da un Dirigente Generale già in servizio presso l'Ente, senza che in favore di questi possa essere riconosciuto alcun trattamento economico aggiuntivo;
che la delibera in esame istituisce, invece, le Aree funzionali quale area di coordinamento interdipartimentale, da affidare ad un super direttore generale, facendo così supporre che il rispetto delle disposizioni legislative regionali diventano, di contro, una opzione;
ad un tale discutibile risultato si è pervenuti, pertanto, al fine di tutelare interessi particolari attraverso violazioni di legge, incremento di costi che potrebbero essere pregiudizievoli per la finanza pubblica regionale;
Per sapere:
quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di rimediare a quanto evidenziato e ripristinare le migliori regole burocratiche e comportamentali funzionali a rendere l'istituzione regionale un esempio di trasparenza, meritocrazia e buona amministrazione.

Allegato:

05/01/2016
C. GUCCIONE